I Datori di lavoro pubblici e privati che impiegano più di 14 dipendenti devono riservare un determinato numero di posti di lavoro alle persone con disabilità e appartenenti alle categorie protette. La quota di assunzioni obbligatorie è determinata sulla base dell'organico in forza:
- da 15 a 35 dipendenti = obbligo di assunzione di 1 persona con disabilità
- da 36 a 50 dipendenti = obbligo di assunzione di 2 persone con disabilità
- oltre i 50 dipendenti = obbligo di assunzione di un numero di persone con disabilità pari al 7% dei lavoratori occupati
- da 51 a 150 dipendenti = obbligo di assunzione di 1 lavoratore appartenente alle categorie protette
- oltre i 150 dipendenti = obbligo di assunzione di un numero di persone appartenenti alle categorie protette pari all'1% dei lavoratori occupati
La Legge 12 marzo 1999 n. 68 disciplina il diritto al lavoro delle persone con disabilità, introducendo il concetto del "Collocamento Mirato" con cui si intende superare la mera "cultura dell'obbligo" basata sulle sole assunzioni dovute per legge. La finalità è favorire e promuovere l’inclusione nel mondo del lavoro attraverso percorsi di inserimento adeguati alla persona con disabilità e alle esigenze organizzative dei datori di lavoro laddove il datore di lavoro in sinergia con i servizi territoriali diventa motore di cambiamento nel trasformare un vincolo in una opportunità di crescita per sè e la comunità locale.