Convenzione art. 14 Dlgs 276/03
La convenzione ex Art. 14 è un accordo a 3 tra il
Datore di Lavoro, l’Ufficio Provinciale del
Collocamento Mirato e le
Cooperative o Imprese sociali, che ha come obiettivo l’inserimento lavorativo di persone con disabilità con particolari difficoltà di inclusione lavorativa. I nominativi delle persone con disabilità da inserire devono essere preventivamente concordati con il Collocamento Mirato e devono essere iscritte alle liste L.68/99 della Provincia di Mantova.
Sono individuate le seguenti categorie di lavoratori che, pur non essendo profilati in fascia 3-4 di cui alla DGR 1106/2013, possono essere ammessi in Convenzione art.14:
- persone con disabilità psichiche o intellettive certificate;
- persone con disabilità con indicazione in Relazione Conclusiva di “collocabilità con interventi di supporto”;
- persone con disabilità di età superiore ai 55 anni.
Nel quadro di tali convenzioni,
le assunzioni effettuate dalle Cooperative Sociali possono essere computate dall’azienda committente in assolvimento degli obblighi occupazionali previsti dalla Legge 68/99. La persona con disabilità viene assunta dalla cooperativa sociale a cui il Datore di Lavoro conferisce la commessa di lavoro e, in tal modo, è soddisfatto l’obbligo di assunzione da parte dell’impresa committente.
Alla richiesta di Convenzione vanno allegati i seguenti documenti:
Materiale Informativo: