Ai fini della fruizione della sospensione dagli obblighi, il datore di lavoro è tenuto a presentare comunicazione al servizio provinciale per il Collocamento Mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa, corredata da documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di una delle condizioni di sospensione, allegando il relativo provvedimento amministrativo che riconosce tale condizione.
L'ufficio provinciale competente provvede ad istruire la pratica e alla comunicazione dovuta ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unità produttive dell'impresa.
La procedura di licenziamento collettivo aperta su una qualsiasi sede provinciale dell'azienda sospende gli obblighi del collocamento obbligatorio a livello nazionale. Le altre situazioni di crisi prevedono invece la sospensione soltanto per il singolo ambito provinciale in cui si trova l'unità produttiva interessata dalla procedura stessa. La sospensione opera in misura proporzionale al numero delle ore di cassa integrazione utilizzate,
Entro sessanta giorni dalla cessazione del beneficio della sospensione il datore di lavoro deve presentare la richiesta di avviamento dei lavoratori da assumere, ai sensi dell'art. 9 c.1 della legge 68/99.