I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei lavoratori con disabilità previsti dalla legge, possono essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei lavoratori con disabilità di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.(art. 5 c.3 della legge 68/99).
Quando l’attività lavorativa di un’azienda con più di 35 dipendenti è particolarmente faticosa, pericolosa o altamente specializzata, l’azienda può chiedere di essere esonerata dall’obbligo di assumere una parte di persone con disabilità.
L’autorizzazione all’esonero è concessa ad ogni filiale da Collocamento Mirato competente per territorio con queste caratteristiche:
- tempistiche: in caso di prima richiesta può essere concesso fino ad un massimo di 24 mesi; il rinnovo per un massimo di 12 mesi.
- parzialità: le aziende possono esonerare fino al 60% della scopertura, fino all’80% per le aziende che operano nel settore del trasporto e della sicurezza.
- onerosità: le aziende versano € 39,21 per ogni giorno lavorativo e per ogni posizione lavorativa per la quale chiedono l’esonero. Il versamento va effettuato in due rate semestrali posticipate: entro 16 luglio la prima ed entro il 16 gennaio la seconda.