Il computo consente al datore di lavoro soggetto agli obblighi occupazionali di cui alla legge n. 68/1999 l'inserimento nella quota di riserva di un lavoratore con disabilità già assunto. Il lavoratore da computare può aver acquisito la condizione specifica (di cui all'art. 1 o all'art. 18 della legge n. 68/1999) sia in costanza di rapporto di lavoro sia prima della costituzione del rapporto di lavoro se non assunto tramite il Collocamento Mirato.
Sono computabili nella quota di riserva:
⇒Lavoratori con disabilità già prima della costituzione del rapporto di lavoro (art. 4 comma 3 bis)
se sussistono queste condizioni:
- lavoratori con riduzione della capacità lavorativa con percentuale di invalidità civile pari o superiore al 60% (Inps)
- lavoratori con disabilità intellettiva e psichica e riduzione della capacità lavorativa con percentuale di invalidità civile pari o superiore al 46% (Inps)
- lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 33% a causa di infortunio sul lavoro o malattia professionale (Inail)
- lavoratori con invalidità per causa di servizio e minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/1978
⇒Lavoratori che riportano una disabilità in costanza di rapporto di lavoro (art. 4 comma 4)
se sussistono queste condizioni:
- lavoratori con riduzione della capacità lavorativa con percentuale di invalidità civile pari o superiore al 60% (Inps)
- lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 33% a causa di infortunio sul lavoro o malattia professionale (Inail) purché la causa di infortunio non sia imputabile al datore di lavoro per violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene, accertata in sede giurisdizionale